“La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore […]”. Così cita il quinto comma dell’art. 184 del Testo Unico Ambientale in materia di classificazione dei rifiuti. Il produttore dei rifiuti è quindi l’unico soggetto cui spetta l’onere di procedere alla classificazione dei rifiuti da lui prodotti. La norma aggiunge che la classificazione deve essere effettuata sulla base delle Linee guida redatte dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale (SNPA), approvate dal Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) con Decreto Direttoriale n. 47 del 09/08/2021.
Un produttore di rifiuti deve essere consapevole quindi di quale sia il quadro normativo in tema di classificazione dei rifiuti e conoscere le basi dell’approccio metodologico descritti nelle Linee Guida SNPA. Ciò si rende necessario anche per potersi confrontare con eventuali laboratori a cui vengono demandate le analisi di caratterizzazione del rifiuto.