Sottoprodotti e normativa ambientale

Definizione secondo il Testo Unico Ambientale

Ai sensi dell’art. 184-bis c. 1 del Testo Unico Ambientale, è un sottoprodotto e non un rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

  1. a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
  2. b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
  3. c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
  4. d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Responsabilità delle imprese e rischi

Prove e valutazioni obbligatorie

L’onere della prova di questo regime derogatorio è in capo alle imprese, che devono svolgere pertanto attente valutazioni per sostenere che un residuo di produzione è a tutti gli effetti un sottoprodotto e non un rifiuto. Ricordiamo infatti che un errore di valutazione in tal senso può avere anche ripercussioni molto gravi, potendosi aprire scenari di procedimenti penali per reati (o, addirittura, delitti) ambientali.

Consulenza per valutare i sottoprodotti

Supporto personalizzato per le aziende

La nostra consulenza, strutturata in base alle necessità di ogni singola azienda, prevede la valutazione della sussistenza dei quattro requisiti sopra riportati, al fine di definire se un residuo di produzione può essere o meno considerato un sottoprodotto. Ci occupiamo quindi di:

  • approfondire il processo di produzione;
  • verificare l’effettivo impiego e le modalità di impego da parte dell’eventuale acquirente;
  • valutare le norme di prodotto applicabili al residuo di produzione e verificare la conformità dello stesso;
  •  tossicologico che eco-tossicologico.

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