Alert - Adesione all’Accordo Multilaterale M329 da parte dell’Italia
Sarà possibile trasportare in maniera più “semplice” alcuni tipi di rifiuti in ambito ADR.
13 nov 2020Con l’adesione al nuovo Accordo Multilaterale M329, sarà possibile trasportare in maniera più “semplice” alcuni tipi di rifiuti in ambito ADR. Non rientrano nel campo di applicazione dell’accordo le seguenti classi o divisioni per cui sono classificati i rifiuti:
- classe 1;
- classe 6.2;
- classe 7;
- classe 2, per cui è richiesta l’etichetta “tossico” (etichetta 2.3 o 6.1);
- classi 4.1 e 5.2, se richiedono controllo di temperatura (codici di classificazione SR2, PM2 o P2);
- organismi geneticamente modificati e microrganismi geneticamente modificati (UN 3245).
Le agevolazioni riguardano la classificazione, l’imballaggio, il trasporto alla rinfusa, il trasporto di determinati rifiuti (medicinali, estintori…), la marcatura degli imballaggi e le informazioni documentali per il trasporto.
Per maggiori dettagli e per una trattazione specifica sui contenuti dell’Accordo Multilaterale M329 nonché sulle differenze rispetto al precedente Accordo M287, si rimanda ad un nostro approfondimento che sarà prossimamente pubblicato.
L’Accordo Multilaterale M329 resterà valido fino al 21 settembre 2025. Consigliamo quindi a tutte le aziende interessate di prenderne visione e di valutare l’applicabilità delle disposizioni ivi contenute.
Fonte: UNECE
