Alert: Aggiornamento della Candidate List
ECHA ha ufficializzato l'aggiornamento della Candidate List che, con l’introduzione di una nuova sostanza, conta oggi 224 voci
13 giu 2022Il 10 giugno 2022 è stata aggiornata e pubblicata sul sito di ECHA la Lista delle sostanze estremamente preoccupanti candidate ad essere incluse in autorizzazione (All. XIV) – la cosiddetta “Candidate List” – con l’aggiunta della seguente nuova voce:
Nome della sostanza |
EC |
CAS |
Ragione per l’inclusione |
Usi / Prodotti più comuni in cui si ritrova |
N-(hydroxymethyl)acrylamide |
213-103-2 |
924-42-5 |
Reprotossicità (art. 57 (c)) Mutagenicità (art. 57 (b)) |
Monomero per la polimerizzazione, come copolimero fluoroalchil-acrilato, nelle vernici e nei trattamenti superficiali |
Sottolineiamo la necessità di tenere sotto controllo gli sviluppi normativi associati a questa sostanza che, in futuro, potrebbe essere inclusa nell’Allegato XIV del Reg. REACH, e richiedere quindi un’autorizzazione per poter essere utilizzata.
Ricordiamo, inoltre, che l’inclusione della sostanza in Candidate List obbliga i fornitori di articoli a monitorarne la presenza nei prodotti immessi sul mercato europeo e a adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 33 del Reg. REACH, così da assicurare trasparenza e sicurezza d’uso dei prodotti. Inoltre, per produttori e importatori di articoli vige l’obbligo di notificare una sostanza di Candidate List contenuta negli articoli (art. 7, par. 2 Reg. REACH), se il volume d’importazione annuo supera 1 tonnellata e se la sostanza è presente in concentrazione > 0.1% peso/peso.
Ricordiamo infine che, a partire dal 5 gennaio 2021, è in vigore l’obbligo di notifica SCIP attraverso l’omonimo database europeo, gestito da ECHA, per i fornitori di articoli contenenti sostanze di Candidate List in concentrazioni superiori allo 0.1% peso/peso (secondo quanto previsto dalla Dir. (UE) 2018/851. Per questa nuova sostanza gli obblighi da art. 33 del Reg. REACH e di notifica SCIP si applicano a partire dal 10/06/2022 (o dalla prima immissione sul mercato dell’articolo dopo la data odierna). Vi sono infine 6 mesi di tempo per adeguarsi all’obbligo di notifica ai sensi dell’art 7.2 del Reg. REACH.
Fonte: ECHA