Articoli trattati con biocidi: 1 settembre 2016 termine ultimo per la richiesta di approvazione delle sostanze attive
03 mar 2016
In conformità a quanto stabilito dal Reg.(UE) 528/2012 (BPR), gli articoli trattati con prodotti biocidi possono essere immessi sul mercato solo se la sostanza attiva risulta essere approvata nella UE; di conseguenza le aziende devono chiedere l'approvazione del principio attivo biocida utilizzato per il trattamento di articoli, se la sostanza non rientra ancora nel processo di approvazione.
La richiesta di approvazione dovrà essere presentata per tutte le sostanze che non fanno ancora parte del processo di approvazione perché sostanze nuove e mai sostenute per l’uso nel trattamento di articoli.
Il 1° settembre 2016 è la scadenza entro cui effettuare la richiesta di approvazione per tutte quelle sostanze utilizzate per trattare articoli che non sono ancora nel processo di approvazione.
Come si effettua tale richiesta? Presentando all’ECHA un dossier completo sulla sostanza attiva attraverso il portale R4BP 3. Tutti coloro che hanno già sul mercato articoli trattati con sostanze attive non ancora sottoposte al processo di approvazione dovranno rispettare la scadenza del 1° settembre 2016 per continuare a mantenere sul mercato i loro prodotti.
Si ricorda quindi che dal 1° marzo 2017, sarà possibile commercializzare solo articoli trattati con sostanze attive che sono:
Le medesime considerazioni si applicano per gli articoli trattati che incorporano intenzionalmente un prodotto biocida (ad es. calzini anti-odore contenenti argento)
La richiesta di approvazione dovrà essere presentata per tutte le sostanze che non fanno ancora parte del processo di approvazione perché sostanze nuove e mai sostenute per l’uso nel trattamento di articoli.
Il 1° settembre 2016 è la scadenza entro cui effettuare la richiesta di approvazione per tutte quelle sostanze utilizzate per trattare articoli che non sono ancora nel processo di approvazione.
Come si effettua tale richiesta? Presentando all’ECHA un dossier completo sulla sostanza attiva attraverso il portale R4BP 3. Tutti coloro che hanno già sul mercato articoli trattati con sostanze attive non ancora sottoposte al processo di approvazione dovranno rispettare la scadenza del 1° settembre 2016 per continuare a mantenere sul mercato i loro prodotti.
Si ricorda quindi che dal 1° marzo 2017, sarà possibile commercializzare solo articoli trattati con sostanze attive che sono:
- già approvate per il pertinente product type
- in fase di valutazione (presenti nel Programma di revisione – Reg. (UE) n. 1062/2014
- elencate nell’All. I al BPR
Le medesime considerazioni si applicano per gli articoli trattati che incorporano intenzionalmente un prodotto biocida (ad es. calzini anti-odore contenenti argento)
Fonte: Fonte: echa.europa.eu