Comunicazione della Commissione Europea sull’import-export di sostanze che riducono lo strato di ozono e sulla loro produzione e importazione per usi essenziali di laboratorio o analisi
20 feb 2017
Questa comunicazione (G.U.C.E. Serie C 43 del 10 febbraio 2017) è rivolta a tutte quelle imprese che nel 2018 intendono:
a) importare nell’Unione europea, o esportare dall’Unione europea;
oppure
b) produrre o importare per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi le sostanze che riducono lo strato di ozono presenti nell’All. I (gruppo da 1 a 9) al Reg. (CE) n. 1005/2009.
In particolare vengono stabilite le seguenti regole:
• l’importazione o l’esportazione richiede il rilascio di una licenza da parte della Commissione. Nei casi di transito, stoccaggio temporaneo e regime doganale del deposito o della zona franca della durata massima di 45 giorni non serve il rilascio di tale licenza;
• la produzione per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi richiede invece un’autorizzazione preventiva;
• Le attività di seguito indicate saranno soggette a limiti quantitativi, e per esse la Commissione attribuirà dei contingenti:
a) produzione e importazione per usi di laboratorio e a fini di analisi;
b) importazione in libera pratica nell’Unione europea per usi critici (halon);
c) importazione in libera pratica nell’Unione europea per uso come materia prima;
d) importazione in libera pratica nell’Unione europea per uso come agente di fabbricazione;
• Sarà inoltre necessario seguire la procedura descritta nei paragrafi da 1 a 9 se nel 2018 si intende importare o produrre sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio ed a fini di analisi, oppure importare sostanze controllate per usi critici (halon), per uso come materia prima o come agente di fabbricazione. Mentre la procedura descritta nei paragrafi da 11 a 12 servirà nei casi in cui si intende esportare sostanze controllate o importare sostanze controllate per usi diversi da quelli sopra indicati.
a) importare nell’Unione europea, o esportare dall’Unione europea;
oppure
b) produrre o importare per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi le sostanze che riducono lo strato di ozono presenti nell’All. I (gruppo da 1 a 9) al Reg. (CE) n. 1005/2009.
In particolare vengono stabilite le seguenti regole:
• l’importazione o l’esportazione richiede il rilascio di una licenza da parte della Commissione. Nei casi di transito, stoccaggio temporaneo e regime doganale del deposito o della zona franca della durata massima di 45 giorni non serve il rilascio di tale licenza;
• la produzione per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi richiede invece un’autorizzazione preventiva;
• Le attività di seguito indicate saranno soggette a limiti quantitativi, e per esse la Commissione attribuirà dei contingenti:
a) produzione e importazione per usi di laboratorio e a fini di analisi;
b) importazione in libera pratica nell’Unione europea per usi critici (halon);
c) importazione in libera pratica nell’Unione europea per uso come materia prima;
d) importazione in libera pratica nell’Unione europea per uso come agente di fabbricazione;
• Sarà inoltre necessario seguire la procedura descritta nei paragrafi da 1 a 9 se nel 2018 si intende importare o produrre sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio ed a fini di analisi, oppure importare sostanze controllate per usi critici (halon), per uso come materia prima o come agente di fabbricazione. Mentre la procedura descritta nei paragrafi da 11 a 12 servirà nei casi in cui si intende esportare sostanze controllate o importare sostanze controllate per usi diversi da quelli sopra indicati.
Fonte: Fonte: eur-lex.europa.eu