Biocidi

Decisione di non approvazione e posticipo del rinnovo di alcuni principi attivi biocidi

Preservanti, disinfettanti e repellenti/attrattivi tra le sostanze che non saranno approvate. Rodenticidi, insetticidi e preservanti del legno tra quelle per cui viene posticipata la scadenza dell’approvazione

17 ago 2021

È disponibile la Decisione di Esecuzione (UE) 2021/1283 della Commissione sulla non approvazione di alcune sostanze attive biocide nell’ambito dei PT 2-3-4-5, 9-11-13 e 19 - l’elenco completo è disponibile a questo link. Tra questi, segnaliamo Bronopol e Tiram come preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati (PT9) e argento (in nanoforma) come disinfettante (PT2-PT4) e PT9

In base all’articolo 89 del Regolamento Biocidi, in seguito alla decisione di non approvare una sostanza attiva, uno Stato Membro può continuare ad applicare il regime o la prassi in esso vigenti in materia di messa a disposizione di biocidi sul mercato fino a dodici mesi dopo la data della decisione di non approvare una sostanza attiva conformemente al paragrafo 1, terzo comma, e può continuare ad applicare il regime o la prassi in esso vigenti in materia di uso di biocidi fino a diciotto mesi dopo tale decisione.

Ciò significa che i prodotti biocidi contenenti le sostanze attive elencate non potranno più essere immessi sul mercato dopo dodici mesi dall’adozione della decisione in questione, e che i prodotti già immessi sul mercato (a scaffale) dovranno essere ritirati entro 18 mesi.

In Italia, i presidi medico chirurgici rientranti nel campo di applicazione delle decisioni di non inclusione sono automaticamente revocati e non possono più essere immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale decorsi 365 gg dalla data di entrata in vigore della decisione medesima.

La Commissione ha inoltre emanato diverse decisioni di esecuzione che posticipano la scadenza dell’approvazione di attivi appartenenti ai PT18 (esaflumuron, fosfuro di alluminio, fosfuro di magnesio, dinoterfuran, indoxacarb ), PT 8 (acido borico, dazomet, tetraborato di disodio) e PT14 (fosfuro di alluminio).


Fonte: Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9)