Direttiva 2011/65/UE (RoHS2), pubblicato l'aggiornamento dell'allegato II, inserite 4 nuove sostanze (ftalati) soggette a restrizioni.
Apparecchiature elettriche ed elettroniche
04 giu 2015E’ stato pubblicato l’aggiornamento dell’allegato II Dir. 2011/65/UE (RoHS2). In allegato II sono state inserite 4 nuove sostanze (ftalati) soggette a restrizioni nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
La lista completa e aggiornata in allegato II comprende:
Le restrizioni di DEHP, BBP, DBP e DIBP si applicano ai dispositivi medici, dispositivi medici in vitro, strumenti di monitoraggio e di controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali dal 22 Luglio 2021.
Le restrizioni concernenti DEHP, BBP, DBP e DIBP non si applicano ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all’aggiornamento delle funzionalità o delle capacità delle AEE commercializzate prima del 22 luglio 2019, e dei dispositivi medici, inclusi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, commercializzati prima del 22 luglio 2021.
Entro il 31/12/2016 gli stati membri dovranno recepire la direttiva e applicarne le disposizioni dal 22/07/2019
Si ricorda che la restrizione deve essere applicata al materiale omogeneo.
La lista completa e aggiornata in allegato II comprende:
- Piombo (0,1 %)
- Mercurio (0,1 %)
- Cadmio (0,01 %)
- Cromo Esavalente (0,1 %)
- Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)
- Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)
- Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1 %)
- Benzibutilftalato (BBP) (0,1 %)
- Dibutilftalato (DBP) (0,1 %)
- Diisobutilftalato (DIBP) (0,1 %)
Le restrizioni di DEHP, BBP, DBP e DIBP si applicano ai dispositivi medici, dispositivi medici in vitro, strumenti di monitoraggio e di controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali dal 22 Luglio 2021.
Le restrizioni concernenti DEHP, BBP, DBP e DIBP non si applicano ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all’aggiornamento delle funzionalità o delle capacità delle AEE commercializzate prima del 22 luglio 2019, e dei dispositivi medici, inclusi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, commercializzati prima del 22 luglio 2021.
Entro il 31/12/2016 gli stati membri dovranno recepire la direttiva e applicarne le disposizioni dal 22/07/2019
Si ricorda che la restrizione deve essere applicata al materiale omogeneo.
Fonte: Fonte: eur-lex.europa.eu