Direttiva Delegata (UE) 2023/1437: istituita in Allegato IV l’esenzione RoHS n. 49 relativa al mercurio
La direttiva introduce una nuova esenzione per le AEE
31 lug 2023È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la direttiva delegata (UE) 2023/1437, che modifica l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE (RoHS II).
La Direttiva introduce una nuova esenzione per le Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche rientranti nella categoria 9, circa l’uso del mercurio nei trasduttori di pressione di fusione per i reometri capillari a determinate condizioni. L’allegato IV della direttiva 2011/657UE viene quindi così integrato:
«49 |
Mercurio nei trasduttori di pressione di fusione per reometri capillari a temperature superiori a 300 °C e pressioni superiori a 1 000 bar. |
Si applica alla categoria 9 e scade il 31 dicembre 2025.». |
Gli Stati membri avranno tempo fino al 31 gennaio 2024 per adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, le cui disposizioni verranno applicate dal 1° febbraio 2024.