Direttiva Delegata (UE) 2023/1526: istituita in Allegato IV della direttiva RoHS la voce 41 bis relativa al piombo
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la direttiva delegata (UE) 2023/1526, che modifica l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE (RoHS II)
09 ago 2023È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la direttiva delegata (UE) 2023/1526, che modifica l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE (RoHS II).
Essa introduce una nuova esenzione per le Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche rientranti nella categoria 8, “dispositivi medici”, circa l’uso del piombo come stabilizzatore termico del cloruro di polivinile impiegato come materiale di base nei sensori utilizzati nei dispositivi medico-diagnostici in vitro.
L’allegato IV della direttiva 2011/657UE viene quindi così integrato:
«41 bis. |
Piombo come stabilizzatore termico del cloruro di polivinile (PVC) impiegato come materiale di base nei sensori elettrochimici amperometrici, potenziometrici e conduttimetrici utilizzati nei dispositivi medico-diagnostici in vitro per l’analisi della creatinina e dell’azoto ureico ematico nel sangue intero. |
Si applica alla categoria 8 e scade il 31 dicembre 2023.» |
Gli Stati membri adotteranno e pubblicheranno le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, le cui disposizioni verranno successivamente applicate.