COVID19

Emergenza COVID-19: ECHA pubblica una serie di Q&A utili alle aziende interessate a immettere sul mercato prodotti disinfettanti durante l’emergenza.

Brillante iniziativa da parte di ECHA per supportare le aziende in questo periodo storico

01 apr 2020

ECHA ha pubblicato sulla pagina dedicata al COVID-19 una serie di domande e risposte per le aziende interessate a immettere sul mercato disinfettanti utili durante la pandemia.

L’Agenzia aiuta innanzitutto le aziende ad inquadrare il proprio caso, in base alla sostanza utilizzata nel prodotto, specificando poi i requisiti di ciascuno.

Tra le informazioni più utili:

  • l’inquadramento degli obblighi di aziende importatrici da extra-UE: gli obblighi relativi al BPR ricadono interamente sull’azienda europea importatrice.
  • chiarimenti sui prodotti a base di etanolo e di s.a. under review: questi sono soggetti alla legislazione nazionale di ciascun Paese, che deve quindi comunicare (o deve essere contattato tramite l’helpdesk per capire) le eventuali deroghe a livello nazionale. Nel caso dell’Italia, l’ISS ha pubblicato una linea guida per la presentazione dei dossier di prodotti disinfettanti per mani e superfici, valida per i prodotti sotto regime nazionale (PMC).
  • Chiarimenti su prodotti a base di sostanze attive già approvate: in questo caso è possibile una autorizzazione in deroga, ai sensi dell’articolo 55. Le modalità di queste procedure sono nazionali e perciò, anche in questo caso, ogni Paese deve comunicare (o deve essere contattato tramite l’helpdesk per capire) le eventuali deroghe a livello nazionale e le procedure da utilizzare per usufruirne. Al momento non sono disponibili comunicazioni specifiche dall’Italia. Inoltre, non è possibile ottenere un’autorizzazione in deroga a livello unionale.
  • Informazioni su deroghe speciali, specifiche per alcune sostanze. Al momento ECHA ha proposto (e l’Italia ha accolto) una deroga per le sostanze 1-propanolo e 2-propanolo. Queste infatti possono essere acquistate da un qualsiasi fornitore (anche non presente nella lista articolo 95), purché rispettino le specifiche tecniche indicate dall’Agenzia.
  • Chiarimenti sulla necessità di registrare ai sensi del regolamento REACH tutte le sostanze non attive (i co-formulanti, ma anche gli attivi considerati “new” active substances e non ancora approvati) dei prodotti, qualora direttamente prodotte o importate da extra UE in quantitativi maggiori di 1 tonnellata/anno. Questo punto va considerato con attenzione soprattutto dalle aziende importatrici di formulati

Per seguire tutte le novità a livello europeo e nazionale sulle misure speciali adottate nell’ambito dei prodotti biocidi durante la pandemia, segui la nostra pagina dedicata a COVID-19.

Fonte: ECHA