Emergenza COVID-19: in Regione Lombardia deroghe e disposizioni speciali per gli impianti di gestione di rifiuti
Si esprime la Regione Lombardia attraverso il proprio Bollettino Ufficiale
15 apr 2020Dando seguito alla Circolare n. 22276 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) del 30/03/2020, la Regione Lombardia, con l’o.p.g.r. n. 520 del 1 aprile 2020, ha attuato una serie di forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei rifiuti, tra cui citiamo:
- deroghe in materia di limiti quantitativi e temporali per gli impianti autorizzati al trattamento di rifiuti;
- deroga automatica in materia di gestione del deposito temporaneo ai sensi dell’art. 183 c. 1 lettera bb) del D.Lgs. 152/06 e in particolare:
- i rifiuti possono essere avviati ad operazioni di recupero o smaltimento con frequenza semestrale, invece che trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- devono essere inviati ad operazione di recupero e smaltimento i quantitativi di rifiuti in deposito temporaneo che raggiungano i 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi, invece di 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
Ciò è concesso nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi.
- deroga ai protocolli di accettazione dei rifiuti in impianti di incenerimento per quanto riguarda le caratteristiche merceologiche degli stessi;
- possibilità per tutti gli inceneritori per rifiuti urbani (previa comunicazione) a ritirare i codici EER 180103* e 180104 e che, in deroga all’art. 10 del d.p.r. n. 254/2003, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo possano essere trattati negli inceneritori di rifiuti urbani anche senza caricamento separato, ma con scarico in fossa;
- obbligo per gli impianti di trattamento rifiuti autorizzati che trattano i rifiuti aventi codici EER 200301 di operare nel rispetto delle indicazioni fornite dell’Istituto Superiore di Sanità con nota AOO-ISS 008293 del 12 marzo 2020, delle indicazioni di SNPA contenute nel documento del 23 marzo 2020 e di quanto indicato nella nota prot. T1.2020.0013678 del 16 marzo 2020;
- obbligo per i Gestori degli inceneritori di informare la Regione delle richieste di conferimento di rifiuti urbani extraregionali connessi all’emergenza in corso, al fine di garantire l’autosufficienza regionale e di poter eventualmente disporre misure specifiche contingenti.
Le disposizioni dell’ordinanza avranno validità fino al 31 agosto 2020, fatta salva la facoltà di reiterazione prevista dall’art. 191 del d.lgs. 152/2006.
Segnaliamo inoltre che, sempre in tema di rifiuti, sono stati prorogati al 30 giugno 2020 i termini previsti per la compilazione e la convalida dei dati nell’applicativo O.R.S.O. (osservatorio rifiuti sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia (Rif. DgR XI/3005 del 30/03/2020). Se necessario, potrà essere presentata richiesta di ulteriori 30 giorni di proroga.
Viene comunque specificato che il termine potrà essere nuovamente posticipato in caso in cui disposizioni nazionali dovessero modificare il termine per la presentazione del MUD.
