Sicurezza e salute sul lavoro

Estesa l’applicazione del Nuovo Codice Prevenzione Incendi (DM 3 Agosto 2015)

Approvata ufficialmente la bozza di decreto del Ministero dell'Interno che va a modificare il campo di applicazione dello storico DM 3 agosto 2015

02 mag 2019

Il 21 Febbraio u.s., il Comitato Scientifico per la Prevenzione Incendi del Ministero dell'Interno ha approvato la bozza di decreto del ministero dell'Interno che va a modificare il campo di applicazione del Codice di Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015), ossia il regolamento che ha introdotto un approccio più flessibile che lascia spazio alle valutazioni del professionista, valorizzandone le competenze rispetto al più rigido sistema delle norme prescrittive.

La modifica è di grande importanza poiché diventa obbligatorio applicare la normativa prestazionale del DM a ben 42 delle 80 attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco. In particolare, il Nuovo Codice di Prevenzione Incendi diventerà l'unica via percorribile per tutte le attività elencate nel DPR 151/2011 prive di una regola tecnica verticale, cioè per le attività che attualmente sono "soggette e non normate" (per lo più fabbriche, officine, depositi, stabilimenti e impianti privi di regola verticale).

Altra importante novità è quella che consente di beneficiare dell'approccio prestazionale anche agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), aperti al pubblico e destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi. È stata infatti approvata, sempre nella riunione di ieri del CCTS, la relativa regola tecnica verticale che entrerà a far parte del Codice di prevenzione incendi. Prima però ci sarà la verifica della Commissione europea, con l'apporto degli Stati membri, che dalle nuove norme non derivino ostacoli alla libera circolazione delle merci: da qui una "sosta" di tre mesi, prolungabile nel caso dovessero emergere osservazioni.

I prossimi step saranno l’approvazione in Gazzetta Ufficiale, entro un paio di mesi e la vera e propria entrata in vigore a 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta.

Fonte: Ingenio