Mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva fenamidone
Pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1043 che sancisce il mancato rinnovo della s.a. fenamidone in conformità al Regolamento (CE) 1107/2009.
01 ago 2018Con la pubblicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1043 (G.U.C.E. del 25 Luglio 2018) la commissione ha stabilito che, a seguito del riesame del fascicolo dell’fenamidone, le informazioni disponibili non fossero sufficienti alla valutazione del rischio correlato all’utilizzo dell’fenamidone.
In particolare, per le autorità non è stato possibile raggiungere una conclusione sul potenziale genotossico del fenamidone e fissare dei valori di riferimento per la valutazione del rischio. Inoltre, è stata rilevato un alto rischio di contaminazione delle acque di falda e delle acque di superficie in terreni con pH 7 o superiore e la valutazione dei metaboliti rilevanti, dal punto di vista residuale, non è state completata.
A causa dei punti sopra elencati, e all’impossibilità di concludere la valutazione del rischio anche per mammiferi selvatici e gli organismi acquatici, l’approvazione dell’attivo non è stata rinnovata.
Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda di approvazione del fenamidone in conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Ulteriori informazioni sulla valutazione del rischio correlato all’uso del fenamidone come s.a. posso essere trovate sulla peer review redatta dall’EFSA (EFSAJournal 2016;14(2):4406, 173 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2016.4406) e sul sito dell’Unione europea.
Fonti: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4406
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1043&from=EN
