Modifica delle esenzioni previste dalla Direttiva ELV (End-of-Life Vehicles)
L’Italia ha recepito la Direttiva 2017/2096/UE, che modifica alcune esenzioni circa il contenuto di Pb, Cd, Hg, Cr (VI) nei componenti di veicoli
30 gen 2019Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il Decreto del 28 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale i giorni scorsi. Tale D.M. rappresenta l’attuazione della Direttiva 2017/2096/UE, apportante modifiche all’allegato II della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso (ELV - End-of-Life Vehicles). In particolare, l’Allegato II della suddetta direttiva elenca le esenzioni alle restrizioni circa il contenuto di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente imposte per i materiali e i componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003.
Il nuovo testo dell’allegato II continua ad ammettere un limite di concentrazione massimo dello 0,1% in peso per materiale omogeneo di piombo, cromo esavalente e mercurio ed un limite dello 0,01% per il cadmio. Esso mantiene inoltre in vigore la possibilità di non applicare la restrizione ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003, ma destinati ai veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2003, ad eccezione di: masse di equilibratura delle ruote, spazzole in carbonio dei motori elettrici e guarnizioni dei freni.
All’interno della lista di esenzioni di cui all’Allegato II vengono inoltre modificate alcune voci, che riportiamo in sintesi di seguito:
| Metallo | Materiali componenti | |
|---|---|---|
| Precedente versione | Nuova versione | |
| Piombo come elemento di lega | 2.c) Alluminio contenente, in peso, lo 0,4 % o meno di piombo |
2.c) i). Leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica contenenti, in peso, lo 0,4 % o meno di piombo. |
| 2.c) ii). Leghe di alluminio non incluse nella voce 2 c) i) contenenti, in peso, lo 0,4 % o meno di piombo. | ||
| Piombo e composti di piombo nei componenti | 5. Pile | 5a). Piombo negli accumulatori dei sistemi ad alta tensione [2a] usati solo per la propulsione dei veicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1 |
| [Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2019 e pezzi di ricambio per tali veicoli] | ||
| 5b). Piombo negli accumulatori per applicazioni non incluse nella voce 5a) | ||
Invitiamo le aziende interessate a prendere visione del Decreto, per approfondire i dettagli delle nuove esenzioni (date di scadenza, necessità di etichettatura).
Fonte: Gazzetta Ufficiale
