RoHS

Modifica dell’esenzione 9 relativa all’utilizzo del Cromo VI in apparecchiature elettriche ed elettroniche

Bozza della direttiva delegata

12 ago 2022

Le esenzioni relative all’utilizzo delle sostanze in restrizione alla Direttiva RoHS sono soggette ad aggiornamento in funzione dell’avanzare del progresso tecnologico in atto.

È stata recentemente pubblicata una notifica alla WTO (World Trade Organization) nella quale si riporta il testo in bozza di modifica dell’esenzione 9 dell’Allegato III della Dir. 2011/65/UE (RoHS II); in particolare viene aggiunto il punto 9 a)-III. Si prevede che tale modifica possa entrare in vigore entro la fine del terzo trimestre del 2022 mediante la pubblicazione di una direttiva delegata.

Qui di seguito il testo della modifica proposta:

9 a)-III

Cromo esavalente fino allo 0,7 % in peso, utilizzato come agente anticorrosivo nel fluido di lavoro del circuito sigillato in acciaio al carbonio delle pompe di calore ad assorbimento di gas per il riscaldamento dell'ambiente e dell'acqua

Si applica alla categoria 1* e scade il 31 dicembre 2026.

 

 

 

* Categoria 1: Grandi elettrodomestici



Fonte: World Trade Organization (1 e 2)