Materiali a contatto con gli alimenti

Proposta di modifica del Regolamento (UE) n. 10/2011 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica destinati al contatto alimentare

L’UE Notifica al WTO l’intenzione di autorizzare 3 nuove sostanze per l’utilizzo nel contatto alimentare

02 ott 2018

Il 25 Settembre 2018 la Commissione Europea ha notificato all’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) la bozza di modifiche al Regolamento (UE) 10/2011.

Questo emendamento autorizza tre nuove sostanze: il Poli((R)-3-idrossibutirrato-co(R)-3-idrossiesanoato), il Dimetil carbonato, l’Isobutano, modifica le condizioni d'uso della sostanza già esistente 3-(2,3-epossipropossi)propil]trimetossilano e introduce specifiche restrizioni d’uso.

Nella tabella sottostante sono riassunte le sostanze coinvolte nella proposta di modifica del Regolamento (UE) 10/2011.

N° sostanza FCM N° CAS Nome sostanza SML (mg/kg) Restrizioni e specifiche
467 3724-65-0 Acido crotinico 0,05  
744 80181-31-3 Acido 3-idrossibutanoico-3-acido idrossipentanoico, copolimero   La sostanza è usata come prodotto ottenuto dalla fermentazione batterica. In conformità con le specifiche indicate nella tabella 4 dell'allegato I.
1066 23985-75-3 Acido 1,2,3,4-tetraidronaftalene-2,6-dicarbossilico, dimetil estere   Da utilizzare solo come co-monomero nella produzione di uno strato di contatto non alimentare in poliestere in un materiale multistrato plastico, che deve essere utilizzato solo a contatto con alimenti per i quali i simulanti alimentari A, B, C e/o D1 sono assegnato nella tabella 2 dell'allegato III del regolamento (UE) n. 10/2011. Il limite di migrazione specifico nella colonna 8 si riferisce alla somma della sostanza e dei suoi dimeri (ciclico e catena aperta).
1068 2530-83-8

(2,3-epossipropossi)
propil]trimetossilano

  Da usare solo come componente di un collante per trattare le fibre di vetro da inserire in plastica a bassa diffusività rinforzata con fibra di vetro (polietilene tereftalato PET), policarbonato (PC), polibutilene tereftalato (PBT), poliesteri termoindurenti e epossidico bisfenolo vinilestere) a contatto con tutti i prodotti alimentari. Nelle fibre di vetro trattate, i residui della sostanza non devono essere rilevabili a 0,01 mg / kg per la sostanza e a 0,06 mg / kg per ciascuno dei prodotti di reazione (monomeri idrolizzati e dimero ciclico, trimero e tetramero poxycontaining).
1059 147398-31-0

Poli ((R) -3-idrossibutirrato-co (R) -3-idrossiesanoato)

  Da utilizzare da solo o miscelato con altri polimeri a contatto con alimenti per i quali il simulante alimentare E è assegnato nella Tabella 2 dell'allegato III del regolamento (UE) n. 10/2011
1067 616-38-6 Dimetil carbonato   Da usare solo: a) con 1,6 esandiolo nella produzione di policarbonato prepolimeri che sono utilizzati fino al 30% per produrre poliuretani termoplastici con metilene difenil isocianato e dioli, come polipropilenglicole e 1,4-butandiolo. Il materiale risultante deve essere applicato solo negli articoli ad uso ripetuto destinati a entrare in contatto a breve termine (≤30 min a temperatura ambiente) con alimenti per i quali i simulanti A e/o B sono assegnati nella tabella 2 dell'allegato III del regolamento (UE) 10/2011; oppure b) per la produzione di altri policarbonati e/o altre condizioni a patto che la migrazione del dimetil carbonato non superi 0,05 mg/kg di alimenti e che insieme la migrazione di tutti gli oligomeri di policarbonato con un peso molecolare inferiore a 1 000 Da non superi 0,05 mg / kg di cibo.
1069 75-28-5 Isobutano   Utilizzato esclusivamente come agente espandente

 

In questa bozza viene specificato che i materiali e gli oggetti di plastica conformi al Regolamento (UE) 10/2011 potranno essere immessi sul mercato fino al dodicesimo mese successivo prima dell'entrata in vigore del regolamento di modifica e potranno rimanere sul mercato fino all'esaurimento delle scorte.