COVID19

Pubblicata la “Guida per lo sdoganamento delle mascherine”

L’agenzia delle Dogane e dei Monopoli definisce alcune regole per lo sdoganamento delle mascherine in questo periodo di emergenza

04 mag 2020

In settimana sul sito web dell’Agenzia delle Dogane è stato pubblicato un interessante documento che definisce le regole per lo sdoganamento di mascherine. In particolare il documento fa riferimento a:

  1. Dispositivi Medici (le così dette “mascherine chirurgiche”) o DM
  2. Dispositivi di Protezione Individuale o DPI (FFP2 e FFP3)
  3. Mascherine Generiche (o “filtranti”) che apparentemente sembrano “mascherine chirurgiche” DM ma in realtà non sono né testate né certificate

 

DOCUMENTAZIONE PER LO SDOGANAMENTO
Sulla base della documentazione disponibile, sono possibili tre procedure di sdoganamento. Ecco un breve riassunto.

 

Dispositivi medici
  • Se il marchio CE è presente e valido (ovvero supportato da dichiarazioni di conformità autentiche) le mascherine sono immediatamente sdoganabili (procedura DIRETTA);
  • Se il marchio CE non è presente o non è valido (ovvero la documentazione di certificazione non è autentica o errata) occorre inviare apposita autocertificazione all’Istituto Superiore di Sanità (ISS) come da art. 15, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e attendere la pronuncia di quest’ultimo per immettere i prodotti in commercio. In questo caso il prodotto può essere solo “sdoganato condizionatamente”, con prescrizioni, obbligo di tracciabilità e con l’impegno a non metterlo in commercio prima del rilascio delle autorizzazioni

Qualora il dispositivo non ottenga la certificazione viene declassificato a “mascherina generica” e viene rietichettato. Qualora non fosse possibile rimuovere il marchio CE (es. stampato sul tessuto) il dispositivo deve essere distrutto.

 

Dispositivi di protezione individuale
  • Se il marchio CE è presente e valido (con certificazioni di conformità autentiche) le mascherine sono immediatamente sdoganabili (procedura DIRETTA);
  • Se il marchio CE non è presente o non è valido (certificati non autentici o errati) occorre inviare apposita autocertificazione all’INAIL come da art. 15, comma 3 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e attendere la pronuncia di quest’ultimo per immettere i prodotti in commercio. In questo caso il prodotto può essere solo “sdoganato condizionatamente”, con prescrizioni, obbligo di tracciabilità e con l’impegno a non metterlo in commercio prima del rilascio delle autorizzazioni

Qualora il dispositivo non ottenga la certificazione viene declassificato a “mascherina generica” e viene rietichettato. Qualora non fosse possibile rimuovere il marchio CE (es. stampato sul tessuto) il dispositivo deve essere distrutto.

Per i casi sopra citati, al fine di verificare la validità del marchio CE, si richiamano i siti internet in cui è possibile verificare la validità dell’ente certificatore:

Il documento richiama anche i requisiti geometrici del marchio CE che deve essere apposto sulle mascherine:

 

Mascherine generiche

le mascherine generiche (o filtranti) possono essere sdoganate solo se soddisfano le condizioni di produzione e messa in commercio richiamate, da ultimo, nella Circolare MISE 107886 del 23 aprile 2020, quindi:

  1. non devono recare la marcatura,
  2. le confezioni devono indicare espressamente che non si tratta di un Dispositivo Medico (DM) o Dispositivo di Protezione Individuale (DPI),
  3. devono essere accompagnate da un’ avvertenza che indichi chiaramente che non garantiscono in alcun modo la protezione delle vie respiratorie di chi le indossa, che non sono utilizzabili quando sia prescritto l’uso di Dispositivi Medici o Dispositivi di Protezione Individuale (per uso sanitario o sui luoghi di lavoro) bensì, solo a titolo di esempio, quando sia ritenuta comunque utile la copertura di naso e bocca a fini igienico ambientali e per uso della collettività.
  4. Il Produttore DEVE dichiarare che i Dispositivi Generici non arrecano danni e non determinano rischi aggiuntivi per gli utilizzatori, secondo la destinazione del prodotto.

 

Nel caso in cui queste condizioni non siano soddisfatte il prodotto, qualora sia possibile rietichettarlo, può essere solo “sdoganato condizionatamente” con prescrizioni, obbligo di tracciabilità e con l’impegno a non metterlo in commercio prima di aver sostituito le etichette non a norma con quelle a norma

 

TIPOLOGIA DI SVINCOLO
In base a chi è destinato il materiale possiamo avere due tipologie di svincolo:

 

Svincolo diretto

In breve, lo svincolo diretto è possibile per i DPI e i beni mobili di qualsiasi genere occorrenti per fronteggiare l’emergenza COVID destinati a strutture sanitarie, pubbliche amministrazioni, regioni, ecc. In questo caso va prodotta una autocertificazione sottoscritta dall’effettivo destinatario della merce o da persona dotata di poteri di rappresentanza e/o delegata con modello di svincolo diretto (modulo)

 

Svincolo celere

Lo svincolo celere è possibile per beni mobili non DPI utili al contrasto COVID destinati a soggetti diversi da quelli di cui all’elenco soprarichiamato. Va prodotta autocertificazione resa dall’effettivo destinatario della merce sottoscritta da persona dotata di poteri di rappresentanza e/o delegata in cui si attesta che i beni servono a fronteggiare l’emergenza Covid 19.

 

TRIBUTI DOGANALI

In base alla destinazione del materiale, lo sdoganamento è soggetto a diversi tributi doganali:

1) Il materiale importato, per la distribuzione gratuita, da soggetti aventi titolo quali:

a)Organizzazioni pubbliche, enti statali, enti governati dal diritto pubblico

b) Organizzazioni filantropiche, caritative autorizzate dalle autorità nazionali, soggetti che operano su mandato degli enti di cui alla lettera a)

NON È SOGGETTO A TRIBUTI DOGANALI (IVA e DAZI)

2) Il materiale importato per i propri dipendenti (non destinato quindi alla vendita), da soggetti diversi da quelli di cui al punto 1, ma ricompresi nell’Allegato 3 del dpcm 10/4/2020 (definite per codice ATECO)

È SOGGETTO A TRIBUTI MA NON ALLA VALUTAZIONE DI REQUISIZIONE

3) Il materiale importato per la vendita senza l’utilizzo delle procedure di svincolo diretto e svincolo celere

È SOGGETTO A TRIBUTI E ALLA VALUTAZIONE DI REQUISIZIONE

 

Per approfondimenti si rimanda al documento della agenzia delle dogane pubblicato al seguente link

 

Fonte: Agenzia delle Dogane