Altre normative

Pubblicata la revisione della definizione di nanomateriale

Sostituita la Raccomandazione 2011/696/UE

18 lug 2022

La Commissione Europea ha pubblicato la revisione della definizione di “nanomateriale”, che sostituisce la Raccomandazione 2011/696/UE del 2011 ed esclude ufficialmente le particelle non solide (gas e liquidi).

La precedente definizione che vedeva la nanoforma come

una forma di una sostanza naturale o fabbricata contenente particelle allo stato libero, aggregato o agglomerato, e in cui, per almeno il 50 % delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica, una o più dimensioni esterne siano comprese tra 1nm e 100nm, inclusi in deroga i fullereni, i fiocchi di grafene e i nanotubi di carbonio a parete singola con una o più dimensioni esterne inferiori a 1nm

viene sostituita da

una forma di una sostanza naturale o fabbricata contenente particelle allo stato libero, aggregato o agglomerato, e in cui, per almeno il 50 % delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica, soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

  • una o più dimensioni esterne della particella rientrano nell'intervallo di dimensioni da 1 nm a 100 nm;
  • la particella ha una forma allungata, come un'asta, una fibra o un tubo, dove due le dimensioni esterne sono inferiori a 1 nm e l'altra dimensione è maggiore di 100 nm;
  • la particella ha una forma simile a una piastra, dove una dimensione esterna è più piccola di 1 nm e le altre dimensioni sono maggiori di 100 nm.

La definizione specifica inoltre che:

  • nella determinazione della distribuzione dimensionale, le particelle con almeno due dimensioni esterne ortogonali superiori a 100 μm non devono essere considerate; e
  • un materiale con una superficie specifica in volume di < 6 m2/cm3 non deve essere considerato un nanomateriale.

Il termine “particella” utilizzato nel documento ufficialmente indica un piccolo elemento di materia con confini fisici definiti, non includendo le singole molecole.