Pubblicato il D.Lgs. 157/2022 che recepisce il Regolamento (UE) 2019/1020 in materia di vigilanza del mercato e della conformità dei prodotti
Designate le autorità di vigilanza e le sanzioni
06 gen 2023Da poco più di un mese è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 157/2022 che definisce quali saranno le autorità di vigilanza, l’ufficio di collegamento e le sanzioni in materia di vigilanza di mercato e verifica della conformità di tutti i prodotti che sottostanno alle normative di armonizzazione europee.
Andando con ordine facciamo inizialmente qualche esempio di normativa di armonizzazione:
- Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)
- Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)
- Direttiva 2011/65/UE (RoHS II)
- Direttiva 2012/19/UE (RAEE) sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
L’elenco completo di tali normative si trova nell’Allegato I del Regolamento (UE) 2019/1020, pubblicato il 25 giugno 2019 allo scopo di migliorare il funzionamento del mercato interno, rafforzando la vigilanza del mercato sui prodotti oggetto della normativa di armonizzazione dell'Unione. La finalità è anzi tutto garantire che in UE siano disponibili soltanto prodotti conformi che soddisfano prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione degli interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la tutela dei consumatori, la protezione dell'ambiente, della sicurezza pubblica nonché di qualsivoglia altro interesse pubblico protetto da tale normativa.
Vengono considerati d’interesse dell’attività di vigilanza anche tutti i prodotti messi in vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza.
Il Decreto Legislativo 157/2022 definisce all’articolo 3 quali sono le 8 autorità di vigilanza che interverranno nel territorio nazionale italiano, andando a definire quali sono le relative norme di armonizzazione su cui dovranno sorvegliare. Il Decreto identifica, inoltre, nel Ministero dello Sviluppo Economico l’ufficio unico di collegamento, ossia l’organismo di coordinamento di tutte le autorità di vigilanza.
Il decreto individua inoltre l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza come autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione Europea.
Uno degli aspetti più rilevanti dei controlli riguarda le importazioni da extra-UE; qualora una di queste autorità abbia motivo di ritenere che i prodotti provenienti da un paese extra europeo non siano conformi o comportino un rischio, informano immediatamente l’autorità di vigilanza competente, che, accerta la conformità dei prodotti attraverso verifiche documentali o test sperimentali.
Qualora un prodotto dovesse risultare non conforme, i costi relativi a tutte le manovre di verifica, compresi quelli relativi ai test, ricadranno sull’operatore economico che ha immesso sul mercato il prodotto (i vari parametri di costo verranno definiti con un decreto dedicato che verrà emanato entro la fine dell’anno).
Il Decreto inoltre specifica le relative sanzioni, oltre a quelle già previste in caso di violazione della normativa di armonizzazione, e qualora il fatto non costituisca reato.
È prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro per l’operatore economico che non verifica la presenza di tutta la documentazione richiesta dalla normativa armonizzata come:
- la dichiarazione UE di conformità
- la dichiarazione di prestazione
- la documentazione tecnica,
e non ne fornisce prova all’autorità di vigilanza se richiesta.
La medesima sanzione è prevista anche nel caso in cui l’operatore economico non collabori con l’autorità di vigilanza per garantire che sia adottata senza indugio un'azione correttiva per rimediare a qualsivoglia caso di non conformità, o non informi l’autorità di vigilanza qualora abbia motivo di pensare che un prodotto non sia conforme a una data normativa.
È punita con questa sanzione amministrativa anche la mancata apposizione sul prodotto (oppure sul suo imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento) del nome, della denominazione commerciale registrata o il marchio registrato nonché i dati di contatto, compreso l'indirizzo postale dell'operatore economico.
Sono soggetti alla sanzione amministrativa da 10.000 a 60.000 euro tutti gli operatori economici che non cooperano con le autorità di vigilanza del mercato all'adozione di provvedimenti in grado di eliminare o ridurre i rischi causati da prodotti messi a disposizione sul mercato da tali operatori.
La sanzione si applica anche nel caso in cui non vengano applicate le misure correttive come previste dall’articolo 16 del Regolamento (UE) 2019/1020, come ad esempio il richiamo immediato dal mercato o il divieto di vendita.
Per meglio comprendere i parametri che guideranno le autorità di vigilanza nei loro compiti, sono attese per la fine dell’anno le linee guida relative alla valutazione dei differenti prodotti. Nel sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono già presenti le Linee Guida per la vigilanza del mercato “Direttiva Macchine”.
Fonte: EUR-Lex, Gazzetta ufficiale, MISE