Pubblicato il Decreto del Ministero dell’Ambiente 15 febbraio 2018, che attua 4 direttive delegate apportanti modifiche alla Direttiva RoHS 2
Entreranno in vigore nell’estate 2018 le ultime modifiche apportate alle esenzioni previste in Allegato III della Direttiva RoHS 2
23 apr 2018E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.84 del 11 Aprile 2018 il Decreto del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Mare e del Territorio 15 febbraio 2018, che attua le Direttive delegate della Commissione Europea 2017/1009/UE e 2017/1010/UE del 13 marzo 2017, 2017/1011/UE del 15 marzo 2017 e 2017/1975/UE del 7 agosto 2017. Tali Direttive apportano modifiche all’Allegato III della Direttiva 2011/65/UE (RoHS 2), attuata in Italia dal D.Lgs n. 27 del 4 marzo 2014, che disciplina la restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Ricordiamo che le sostanze ristrette dalla Dir. RoHS 2 sono definite come Piombo, Mercurio, Cadmio, Cromo (VI) e loro composti, Bifenili polibromurati (PBB) ed Eteri di difenile polibromurato. Secondo la norma, tali sostanze non possono essere presenti in percentuali di concentrazione in peso superiori allo 0,1% all’interno di materiali omogenei contenuti in Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE). Nel caso del Cadmio la soglia tollerata scende allo 0,01%.
L’Allegato III elenca 41 casi in cui si può usufruire di deroghe rispetto a questo obbligo, per un periodo di tempo limitato, specificando la sostanza e la particolare applicazione che può godere di esenzione. Il Decreto in oggetto recepisce alcune modifiche apportate proprio a questo allegato della Direttiva RoHS 2. Elenchiamo di seguito le esenzioni aggiornate:
| Esenzione | Ambito e date di applicazione | |
| 9 b) | Piombo in cuscinetti e pistoni per compressori contenenti refrigeranti per applicazioni HVACR (riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione) | Si applica alle categorie 8, 9 e 11; scade il: a) 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; b) 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11; c) 21 luglio 2021 per altre sotto-categorie delle categorie 8 e 9. |
| 9 b)-I | Piombo in cuscinetti e pistoni per compressori a spirale ermetici contenenti refrigeranti con una potenza elettrica assorbita dichiarata di 9 kW o inferiore per applicazioni HVACR (riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione) | Si applica alla categoria 1; scade il 21 luglio 2019. |
| 13 a) | Piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche | Applicabile a tutte le categorie, scadenza il: a) 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; b) 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11; c) 21 luglio 2021 per tutte le altre categorie e sottocategorie |
| 13 b) | Cadmio e piombo in lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione | Applicabile alle categorie 8, 9 e 11, scadenza il: a) 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; b) 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11; c) 21 luglio 2021 per altre sotto-categorie delle categorie 8 e 9» |
| 13 b)- | Piombo in tipi di lenti ottiche filtranti ioniche colorate | Applicabile alle categorie da 1 a 7 e 10; scadenza il 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e 10;» |
| 13 b)-II | Cadmio in tipi di lenti ottiche a dispersione colloidale; escluse le applicazioni che rientrano nel punto 39 del presente allegato | |
| 13 b)-III | Cadmio e piombo in lenti utilizzate per campioni di riflessione | |
| 39 a) | Seleniuro di cadmio nei punti quantici (nanocristalli semiconduttori) a base di cadmio per il downshift destinati all’utilizzo nelle applicazioni di illuminazione dei sistemi di visualizzazione (< 0,2 μg Cd per mm2 di superficie dello schermo di visualizzazione) | Scade per tutte le categorie il 31 ottobre 2019 |
Si osserva quindi che i campi di applicazione delle esenzioni modificate sono stati definiti con maggiore precisione e che per esse sono state definite delle date di scadenza. Le modifiche ai punti 9 e 13 si applicano a decorrere dal 6 luglio 2018, mentre le modifiche al punto 39 si applicano a decorrere dal 21 novembre 2018.
Raccomandiamo alle aziende interessate dall’utilizzo di cadmio, piombo e loro composti di verificare l’applicabilità delle esenzioni alla luce degli aggiornamenti sopra illustrati.
