Recepita in Italia la nuova esenzione 9a)-III della direttiva RoHS per il cromo esavalente
L’11 agosto 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica attuativo della Direttiva Delegata 2023/171
08 set 2023L’11 agosto 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica attuativo della Direttiva Delegata 2023/171.
Tale D.M., in accordo con quanto previsto dalla suddetta direttiva, modifica l’allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recepimento italiano della direttiva RoHS 2, introducendo l’esenzione 9 a)-III relativa ad uno specifico uso del cromo esavalente nei grandi elettrodomestici.
La voce 9 a )-III, inserita nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE, è di seguito riportata:
9 a)-III |
Fino allo 0,7 % in peso di cromo esavalente usato come agente anticorrosivo nel fluido di lavoro del circuito sigillato in acciaio al carbonio delle pompe di calore ad assorbimento funzionanti a gas per il riscaldamento degli ambienti e dell’acqua |
Si applica alla categoria 1 e scade il 31 dicembre 2026. |
Le disposizioni del Decreto Ministeriale si applicano a decorrere del 1° settembre 2023.
Fonte: Gazzetta ufficiale