Recepite nella Gazzetta ufficiale n.228 del 14 settembre 2020 alcune modifiche alle esenzioni RoHS di Allegato III e IV
Le nuove esenzioni riguardano DEHP, piombo e cadmio
15 ott 2020Nel mese di settembre, con il Decreto 19 maggio 2020 ed il Decreto 5 agosto 2020 sono state recepite le direttive delegate della Commissione europea (UE) 2019/1845, (UE) 2019/1846, (UE) 2020/360, (UE) 2020/361, (UE) 2020/364, (UE) 2020/365 ed (UE) 2020/366. La pubblicazione di questi decreti comporta l’introduzione in Allegato III alla direttiva RoHS II delle seguenti nuove esenzioni, già applicabili dal 1° maggio 2020:
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"43 |
Bis(2-etilesil) ftalato in componenti di gomma nei sistemi motore, progettate per essere utilizzate in apparecchiature non destinate esclusivamente all’uso da parte dei consumatori e a condizione che nessun materiale plastificato entri in contatto con le mucose umane né resti a contatto prolungato con la pelle umana e che il valore di concentrazione di bis(2-etilesil)ftalato non superi: |
Si applica alla categoria 11 e scade il 21 luglio 2024 |
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44 |
Piombo nelle leghe saldanti di sensori, attuatori e centraline dei motori a combustione che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), installati in apparecchiature utilizzate in posizioni fisse durante il funzionamento e destinate a professionisti, ma utilizzate anche da utilizzatori non professionisti. (*) Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53). |
Si applica alla categoria 11 e scade il 21 luglio 2024." |
Sono inoltre modificati, con applicabilità dal 1° aprile 2021, i seguenti punti del medesimo allegato:
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"9 |
Cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento (fino allo 0,75 % in peso nella soluzione refrigerante). |
Si applica alle categorie 8, 9 e 11 e scade il: |
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9 a)-I |
Fino allo 0,75 %, in peso, di cromo esavalente utilizzato come agente anticorrosivo nella soluzione refrigerante nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento (compresi i minibar) progettati per funzionare in tutto o in parte con riscaldatori elettrici, aventi una potenza utilizzata mmedia < 75 W a condizioni di funzionamento costanti. |
Si applica alle categorie da 1 a 7 e 10 e scade il 5 marzo 2021. |
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9 a)-II |
Cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento (fino allo 0,75 % in peso nella soluzione refrigerante):
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Cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento (fino allo 0,75 % in peso nella soluzione refrigerante): |
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41 |
Piombo nelle saldature e nelle finiture delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché nelle finiture delle schede a circuito stampato utilizzate nei moduli di accensione e in altri sistemi elettrici ed elettronici di controllo del motore che, per motivi tecnici, devono essere montati direttamente sul o nel basamento motore o nel cilindro di motori a combustione di attrezzi manuali (classi SH:1, SH:2, SH:3 della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*)). (*) Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali (GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1). |
Applicabile a tutte le categorie, scade il: |
Il Decreto 5 agosto 2020 modifica poi anche le seguenti esenzioni di Allegato IV dal° 1 aprile 2021:
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"37 |
Piombo negli elettrodi di platino platinato a fini di misurazioni della conduttività cui si applica almeno una delle seguenti condizioni: a) misurazioni della conduttività ad ampi intervalli su più di un ordine di grandezza (per esempio intervallo fra 0,1 mS/m e 5 mS/m) in applicazioni di laboratorio per concentrazioni ignote; i) soluzioni con acidità < pH 1; c) misurazioni di conduttività superiori a 100 mS/m da effettuare con strumenti portatili. |
Scade il 31 dicembre 2025 |
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41 |
Piombo come stabilizzatore termico del cloruro di polivinile (PVC) impiegato come materiale di base nei sensori elettrochimici amperometrici, potenziometrici e conduttimetrici utilizzati nei dispositivi medico-diagnostici in vitro per l’analisi del sangue e di altri liquidi e gas organici. |
Scade il 31 marzo 2022." |
In Allegato IV è infine aggiunta la seguente nuova esenzione, che risulta applicabile dal 1° settembre 2020:
| "44 | Cadmio nei tubi da ripresa resistenti alle radiazioni progettati per telecamere con risoluzione al centro superiore a 450 linee TV, utilizzate in ambienti con esposizione alle radiazioni ionizzanti superiore a 100 Gy/ora e a una dose totale superiore a 100 kGy. | Si applica alla categoria 9. Scade il 31 marzo 2027." |
Suggeriamo alle aziende interessate alla normativa RoHS di valutare l’applicabilità delle nuove esenzioni e l’eventuale impatto delle modifiche sopra esposte.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
