Regolamento (UE) 2018/831 che modifica il Regolamento (UE) n. 10/2011
Modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
18 giu 2018Il 5 giugno 2018 la Commissione Europea ha pubblicato il Regolamento (UE) 2018/831 che modifica il Regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
In questo Regolamento sono stati modificati due limiti di migrazione specifici (LMS): per il Perclorato e i suoi sali e per l’acido fosforoso, miscela di triesteri di 2,4-bis(1,1- dimetilpropil)fenile e di 4-(1,1-dimetilpropil)fenile. Sono anche state aggiunte due nuove sostanze nella tabella 1 dell’allegato I del Reg (UE) 10/2011: il 1,2,3,4-tetraidronaftalene2,6-dicarbossilato di dimetile e il [3-(2,3-epossipropossi) propil]trimetossisilano
È stato rivalutato l’LMS del Perclorato e i suoi sali, riducendolo da 0,05 mg/kg a 0,002 mg/kg. Mentre per la sostanza acido fosforoso, miscela di triesteri di 2,4-bis(1,1-dimetilpropil)fenile e di 4-(1,1-dimetilpropil)fenile (CAS 939402-02-5) il limite di migrazione specifica viene aumentato da 5 a 10 mg/kg.
È stato aggiunto l’utilizzo della nuova sostanza 1,2,3,4-tetraidronaftalene-2,6- dicarbossilato di dimetile (CAS 23985-75-3) ed è stata definita la migrazione totale della sostanza e dei suoi dimeri (ciclici e aciclici) a 0,05 mg/kg di prodotto alimentare, sempre che venga rispetta la restrizione proposta.
La sostanza [3-(2,3-epossipropossi)propil]trimetossisilano (CAS 2530-83-8) viene aggiunta alla lista positiva e deve essere utilizzata unicamente come componente di agenti plastificanti per l'apprettatura di fibre di vetro da incorporare in materie plastiche (PET, PC, PBT, poliesteri termoindurenti e resina vinilestere epossidica di tipo bisfenolo) rinforzate con fibra di vetro a contatto con i prodotti alimentari. Nelle fibre di vetro trattate non devono essere rilevabili residui della sostanza in quantità superiore a 0,01 mg/kg e a 0,06 mg/kg per ciascuno dei prodotti di reazione (monomeri idrolizzati e dimeri, trimeri e tetrameri ciclici contenenti epossidi).
I materiali e gli oggetti di materia plastica conformi al regolamento (UE) n. 10/2011, nella versione applicabile prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere immessi sul mercato fino al 26 giugno 2019 e rimanere sul mercato fino all'esaurimento delle scorte.
Fonte: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0831&from=EN
