Regole in materia di dovere di diligenza per gli importatori dell’Unione di minerali originari di zone di conflitto o ad alto rischio
Pubblicato sulla G.U.C.E. del 19 maggio 2017 (Serie L 130) il Regolamento (UE) 2017/821.
29 mag 2017Pubblicato sulla G.U.C.E. del 19 maggio 2017 (Serie L 130) il Regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio.
I minerali sopra elencati, i cosiddetti conflict minerals, possono essere impiegati in prodotti di uso quotidiano quali telefoni cellulari, automobili o gioielli. Come si legge nel considerando 1 del regolamento “pur rappresentando un notevole potenziale di sviluppo, possono dare origine a controversie laddove i proventi del loro sfruttamento servano a finanziare l'insorgere di conflitti violenti o ad alimentarli, compromettendo gli sforzi a favore dello sviluppo, della buona governance e dello Stato di diritto. In tali zone è di importanza fondamentale, per assicurare la pace, lo sviluppo e la stabilità, interrompere il nesso esistente tra conflitti e sfruttamento illegale dei minerali.”
Al momento il legislatore ha focalizzato l’attenzione su 4 elementi (stagno, tantalio, tungsteno ed oro) in quanto sono quelli essere risultati i più estratti nelle zone di conflitto o nelle miniere che adottano procedure di lavoro forzato. L’elenco completo dei minerali e dei metalli inclusi nel campo di applicazione di tale normativa è contenuto nell’Allegato I del Reg. (UE) 2017/821. Esso si basa su voci di classificazione doganale (Nomenclatura Combinata - NC) di queste merci, come ad esempio:
“NC 2609 00 00 - Minerali di stagno e loro concentrati” oppure “NC 2849 90 30 - Carburi di tungsteno”, ecc.
Si tratta quindi di un nuovo regolamento che istituisce regole sul dovere di diligenza (due diligence).
Il termine “due diligence” significa agire con ragionevole cautela ed esaminare il problema prima di prendere una decisione.
Nel contesto del Reg. (UE) 2017/821 e in conformità alle Linee guida dell'OCSE sulla due diligence, l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento è un processo costante, proattivo e reattivo attraverso il quale gli importatori europei del settore controllano e gestiscono i loro acquisti e le loro vendite, al fine di garantire il rispetto dei diritti dell'uomo e la propria estraneità ai conflitti o agli effetti negativi ad essi conseguenti.
Quindi per le aziende responsabili dell’importazione di tali minerali nell’UE adempiere agli obblighi di due diligence significherà dover verificare che tali minerali vengano acquistati in maniera responsabile, ossia esse dovranno controllare:
- l’entità del rischio correlato all’approvvigionamento di tali materiali da zone di conflitto o ad alto rischio;
- la probabilità che l’acquisto di queste materie prime possano finanziare conflitti o essere estratte facendo ricorso al lavoro forzato.
Solo controllando la fonte del minerale o del metallo sarà possibile per un’azienda assicurarsi che non contribuisca a finanziare tali conflitti.
Sulla base di tali premesse appare chiaro quali possano essere gli obiettivi che il Reg. (UE) 2017/821 si prefigge di raggiungere. Il primo è quello di ridurre le possibilità per i gruppi armati e le forze di sicurezza di praticare il commercio dei conflict minerals. Il secondo quello di garantire che gli importatori dell’Unione e le fonderie e le raffinerie situate in zone di conflitto o ad alto rischio eseguano le attività di approvvigionamento in maniera trasparente e sicura.
Il Reg. (UE) 2017/821 ha previsto anche delle esenzioni dalla sua applicazione. In particolare saranno esentate dall’applicare queste nuove regole, tutte quelle aziende dell’Unione che hanno un volume annuo di importazione per ogni singolo minerale o metallo inferiore alle soglie relative ai volumi di cui all'allegato I.
Sono fuori dal campo di applicazione anche:
- i metalli riciclati, fatto salvo quanto disposto dall’art. 7.4
- gli stock se l’importatore dell'Unione è in grado di dimostrare che tali stock nella loro forma attuale sono stati costituiti in una data verificabile precedente al 1° febbraio 2013.
Mentre a tutte le aziende importatrici dei minerali e dei metalli in questione, che non rientrano nelle esenzioni sopra descritte, il Reg. (UE) 2017/821 impone di:
- conformarsi agli obblighi in materia di due diligence nella catena di approvvigionamento;
- adempiere agli obblighi connessi:
- all’integrazione e all’organizzazione dei sistemi di gestione già presenti in azienda al fine di favorire l’esercizio di due diligence richiesto dal regolamento;
- alla gestione del rischio individuando e valutando quali effetti negativi potrebbero aver luogo lungo la catena di approvvigionamento minerario di appartenenza;
- alla realizzazione di audit di parte terza;
- adempiere a obblighi di comunicazione sia verso le autorità competenti sia verso gli attori situati a valle della catena di approvvigionamento.
Al fine di garantire trasparenza e sicurezza delle pratiche del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, il regolamento ha anche previsto la compilazione di un elenco dell'Unione delle fonderie e raffinerie responsabili globali.
Le fonderie e le raffinerie sono elementi importanti delle catene di approvvigionamento mondiali di minerali in quanto rappresentano in genere l'ultima fase in cui è possibile garantire effettivamente il rispetto del dovere di diligenza mediante la raccolta, la comunicazione e la verifica delle informazioni sull'origine dei minerali e sulla catena di custodia.
Dopo questa fase di trasformazione, è spesso considerato impossibile risalire all'origine dei minerali. Lo stesso vale per i metalli riciclati, che hanno attraversato fasi ancora ulteriori del processo di trasformazione.
E’ per questo che, in base alle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, le fonderie e le raffinerie dovrebbero essere sottoposti a un audit da parte di soggetti terzi indipendenti che possa valutare le loro pratiche del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, e quindi consentire la loro inclusione nell'elenco delle fonderie e delle raffinerie responsabili globali.
Il Reg. (UE) 2017/821 si applicherà dal 9 luglio 2017. Tuttavia gli obblighi principali in termini di due diligence si applicheranno dal 1° gennaio 2021.