Rilasciate autorizzazioni all’uso per le sostanze Cromato di sodio, Cromato di Potassio, Triossido di cromo, 1,2-dicloroetano
Nuove autorizzazioni all'uso secondo il Regolamento REACH.
19 mar 2019Con decisione C(2019) 143 del 6 Marzo 2019, il Cromato di sodio (N. CE 231-889-5; N. CAS 7775-11-3) è stato autorizzato per i seguenti usi:
- “Uso del cromato di sodio nella formulazione di una miscela e inserimento di tale miscela in dispensatori di metalli alcalini per la produzione di fotocatodi.
- “Uso del cromato di sodio in dispensatori di metalli alcalini nella produzione di fotocatodi”
Di seguito l'azienda autorizzata e i numeri di autorizzazione correlati:
- Saes Getters SpA
1. REACH/19/14/0
2. REACH/19/14/2
Con decisione C(2019) 1643 del 6 Marzo 2019, il Cromato di potassio (N. CE 232-140-5; N. CAS 7789-00-6) è stato autorizzato per i seguenti usi:
- “Uso del cromato di potassio nella formulazione di una miscela e inserimento di tale miscela in dispensatori di metalli alcalini per la produzione di fotocatodi”.
- “Uso del cromato di potassio in dispensatori di metalli alcalini nella produzione di fotocatodi.”
Di seguito l'azienda autorizzata e i numeri di autorizzazione correlati:
- Saes Getters SpA,
1. REACH/19/14/1
2. REACH/19/14/3
La data di scadenza del periodo di revisione dell'autorizzazione è stata fissata per il 6 marzo 2026.
L’autorizzazione è stata rilasciata a norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006: “i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi delle sostanze comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee in termini di fattibilità tecnica ed economica.”
Fonte: Eur-Lex
Con decisione C(2019) 1571 del 28 Febbraio 2019, il Dicromato di sodio (N. CE 231-889-5; N. CAS 7775-11-3) è stato autorizzato per Il seguente uso: “Uso come inibitore di corrosione in situ in sistemi chiusi di raffreddamento ad assorbimento acqua/ammoniaca.”
Di seguito l’azienda autorizzata e i numeri di autorizzazione correlati:
- Borealis Plastomers B.V.
REACH/19/3/0
La data di scadenza del periodo di revisione dell’autorizzazione è stata fissata per il 21 settembre 2029.
L’autorizzazione è stata rilasciata a norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006: “i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee in termini di fattibilità tecnica ed economica per il richiedente prima della data di scadenza.”
Fonte: Eur-Lex
Con decisione C(2019) 1663 del 5 marzo 2019, il Triossido di cromo (N. CE 215-607-8, CAS 1333-82-0) è stato autorizzato per il seguente uso: “Uso del triossido di cromo nella cromatura funzionale di segmenti di pistone per motori di tipo automobilistico utilizzati nei seguenti segmenti: veicoli leggeri a benzina, veicoli leggeri diesel, veicoli di gamma media diesel e veicoli pesanti.”
Di seguito l'azienda autorizzata e il numero di autorizzazione correlato:
- Federal-Mogul Burscheid GmbH
REACH/19/6/0
La data di scadenza del periodo di revisione dell’autorizzazione è stata fissata per il 21 settembre 2029.
L’autorizzazione è stata rilasciata a norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006: “i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi delle sostanze comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee in termini di fattibilità tecnica ed economica.”
Fonte: Eur-Lex
Con decisione C(2019) 1572 del 28 Febbraio 2019, il Triossido di cromo (N. CE 215-607-8, CAS 1333-82-0) è stato autorizzato per il seguente uso: “Uso nella cromatura funzionale di segmenti di pistone per motori di grande alesaggio a due e quattro tempi utilizzati nei settori industriale, dell’edilizia, della produzione di energia elettrica, ferroviario e marittimo.”
Di seguito l’azienda autorizzata e il numero di autorizzazione correlato:
- Federal-Mogul Burscheid GmbH
REACH/19/4/0
La data di scadenza del periodo di revisione dell’autorizzazione è stata fissata per il 21 Settembre 2029
L’autorizzazione è stata rilasciata a norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006: “i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana e per l’ambiente e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee in termini di fattibilità tecnica ed economica.”
Fonte: Eur-Lex
Con decisione C(2019) 1577 del 1 Marzo 2019, l’1,2-dicloroetano (N. CE 203-458-1 N. CAS 107-06-2) è stato autorizzato per i seguenti usi:
- “Uso come solvente per la fabbricazione della materia prima farmacologicamente attiva epirubicina”
- “Uso come solvente per la fabbricazione della materia prima farmacologicamente attiva prednisolone steaglato.”
Di seguito l’azienda autorizzata e il numero di autorizzazione correlato:
- OLON Spa
1. REACH/19/1/0
2. REACH/19/1/1
La data di scadenza del periodo di revisione dell’autorizzazione è stata fissata per il 22 Novembre 2029.
L’autorizzazione è stata rilasciata a norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006: “i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee in termini di fattibilità tecnica ed economica per il richiedente prima della data di scadenza.”
Fonte: Eur-Lex
