Si avvicinano le nuove scadenze per le richieste di autorizzazione dell'Unione di prodotti biocidi
02 mag 2016
Sul sito web di ECHA sono disponibili gli elenchi di tutte le combinazioni sostanza attiva/tipo di prodotto per le quali nel 2016 e nel 2017 è possibile richiedere l’autorizzazione dell’Unione.
Affinché un prodotto biocida resti sul mercato dopo la data di approvazione della sostanza attiva in esso contenuto è necessario richiederne l’autorizzazione allo Stato Membro in cui si intende mantenerlo in commercio.
Con l’autorizzazione dell’Unione, processo autorizzativo che non esisteva nel precedente quadro normativo (Dir. 98/8/CE), per un’impresa sarà possibile mettere a disposizione i propri prodotti biocidi sul mercato di tutta l’UE senza la necessità di ottenere un'autorizzazione specifica nazionale.
L’autorizzazione dell’UE si potrà richiedere per quei prodotti che hanno usi simili in tutta l’UE, fatta eccezione per quelli contenenti sostanze attive che soddisfano i criteri di esclusione e per quelli appartenenti ai tipi 14, 15, 17, 20 e 21. Si ricorda che nella relazione sull’applicazione dell’art. 42 del BPR la Commissione europea dovrà presentare al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2017, sarà contenuta anche una valutazione di tali PT dal processo di autorizzazione dell’Unione.
Per i biocidi contenenti solo sostanze attive esistenti è possibile richiedere l'autorizzazione dell'Unione in momenti diversi. La prima data utile è stata il 1º settembre 2013 e riguardava i tipi di prodotto 1, 3, 4, 5, 18 e 19.
A tal fine richiamiamo l’attenzione sul fatto che entro il 1° maggio 2016 sarebbe possibile richiedere l’autorizzazione dell’Unione per i prodotti contenenti permetrina usati come preservanti del legno (PT8) e come insetticidi, acaricidi e altri prodotti per il controllo degli artropodi (PT19).
Tra poco meno di un anno (1° gennaio 2017) sarà possibile richiedere l’autorizzazione dell’Unione per i PT 2, 6 e 13.
Mentre dal 1° gennaio 2020 l’autorizzazione dell’Unione si applicherà anche ai PT 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 e 22.
ECHA consiglia a tutte le imprese che hanno intenzione di richiedere un’autorizzazione dell’Unione di effettuare una consultazione preliminare circa sei mesi prima di trasmettere la richiesta di autorizzazione dell’Unione a tutti gli Stati Membri. In questo modo e gratuitamente si riusciranno ad ottenere utili informazioni sulle possibilità di successo della propria richiesta di autorizzazione ed avere supporti su come identificare e risolvere potenziali criticità.
Fino ad ora, sono state presentate ben 14 autorizzazioni dell’Unione.
Per ulteriori informazioni e per visitare la pagina di tutte le combinazioni sostanza attiva/tipo di prodotto:
Affinché un prodotto biocida resti sul mercato dopo la data di approvazione della sostanza attiva in esso contenuto è necessario richiederne l’autorizzazione allo Stato Membro in cui si intende mantenerlo in commercio.
Con l’autorizzazione dell’Unione, processo autorizzativo che non esisteva nel precedente quadro normativo (Dir. 98/8/CE), per un’impresa sarà possibile mettere a disposizione i propri prodotti biocidi sul mercato di tutta l’UE senza la necessità di ottenere un'autorizzazione specifica nazionale.
L’autorizzazione dell’UE si potrà richiedere per quei prodotti che hanno usi simili in tutta l’UE, fatta eccezione per quelli contenenti sostanze attive che soddisfano i criteri di esclusione e per quelli appartenenti ai tipi 14, 15, 17, 20 e 21. Si ricorda che nella relazione sull’applicazione dell’art. 42 del BPR la Commissione europea dovrà presentare al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2017, sarà contenuta anche una valutazione di tali PT dal processo di autorizzazione dell’Unione.
Per i biocidi contenenti solo sostanze attive esistenti è possibile richiedere l'autorizzazione dell'Unione in momenti diversi. La prima data utile è stata il 1º settembre 2013 e riguardava i tipi di prodotto 1, 3, 4, 5, 18 e 19.
A tal fine richiamiamo l’attenzione sul fatto che entro il 1° maggio 2016 sarebbe possibile richiedere l’autorizzazione dell’Unione per i prodotti contenenti permetrina usati come preservanti del legno (PT8) e come insetticidi, acaricidi e altri prodotti per il controllo degli artropodi (PT19).
Tra poco meno di un anno (1° gennaio 2017) sarà possibile richiedere l’autorizzazione dell’Unione per i PT 2, 6 e 13.
Mentre dal 1° gennaio 2020 l’autorizzazione dell’Unione si applicherà anche ai PT 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 e 22.
ECHA consiglia a tutte le imprese che hanno intenzione di richiedere un’autorizzazione dell’Unione di effettuare una consultazione preliminare circa sei mesi prima di trasmettere la richiesta di autorizzazione dell’Unione a tutti gli Stati Membri. In questo modo e gratuitamente si riusciranno ad ottenere utili informazioni sulle possibilità di successo della propria richiesta di autorizzazione ed avere supporti su come identificare e risolvere potenziali criticità.
Fino ad ora, sono state presentate ben 14 autorizzazioni dell’Unione.
Per ulteriori informazioni e per visitare la pagina di tutte le combinazioni sostanza attiva/tipo di prodotto:
Fonte: Fonte: echa.europa.eu