Sicurezza giocattoli: nuovo valore limite specifico per il bisfenolo A
Modificato l’All. II appendice C della Dir. 2009/48/CE sulla sicurezza giocattoli per quanto riguarda il bisfenolo A.
14 giu 2017Con la Direttiva (UE) 2017/898 del 24 maggio 2017 (G.U.C.E. Serie L 138) viene modificato l’All. II appendice C della Dir. 2009/48/CE sulla sicurezza giocattoli per quanto riguarda il bisfenolo A.
La Dir. 2009/48/CE stabilisce specifici requisiti per le sostanze chimiche classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) ai sensi del reg. CLP. In particolare nell’All. II - appendice C vengono definiti i valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere messi in bocca.
Il sottogruppo “prodotto chimici” del gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli ha ritenuto che l'applicazione al bisfenolo A di un valore limite specifico di 0,1 mg/l (limite di migrazione) e delle relative norme europee sui metodi di prova pertinenti (EN 71-10:2005 - preparazione del campione e EN 71-11:2005 – misurazione) determini un'esposizione di 3 µg/kg peso corporeo/giorno in un bambino di 10 kg di peso corporeo che mette in bocca un giocattolo per 3 ore al giorno.
Inoltre nuovi dati sul bisfenolo A e metodologie perfezionate hanno indotto il gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici (gruppo CEF) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) a fissare a 4 µg/kg peso corporeo/giorno di bisfenolo A la dose giornaliera tollerabile (DGT) «temporanea».
Sulla base di tali considerazioni il sottogruppo «prodotti chimici» nella riunione di ottobre 2015 ha quindi deciso di limitare il bisfenolo A nei giocattoli a 0,04 mg/l.
Questo limite di migrazione è stato stabilito in conformità alle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005, nell'ipotesi di un bambino con un peso corporeo di 10 kg, che mette in bocca 10 cm2 della superficie del giocattolo per 3 ore/giorno, e attribuendo il 10 % della DGT temporanea all'esposizione di un bambino al bisfenolo A presente nei giocattoli.
A sua volta il gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli ha sostenuto tale raccomandazione nella sua riunione del gennaio 2016.
La Dir. (UE) 2017/898 dovrà essere recepita da tutti gli Stati Membri entro il 25 novembre 2018.