Sostanze attive fitosanitarie che non richiedono una revisione dei livelli massimi di residui esistenti
Sono stati identificati dall'EFSA delle sostanze attive fitosanitarie che non richiedono una revisione degli LMR a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005
13 feb 2019Tra le sostanze attive da sottoporre a revisione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ha individuato 13 principi attivi per i quali non è più necessaria una revisione dei Livelli Massimi Residui (LMR).
Tra queste sostanze sono compresi 6 principi attivi già inclusi temporaneamente nell'allegato IV del Regolamento (CE) n. 396/2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari in o su determinati prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale.
L'EFSA ha preparato una dichiarazione in cui spiega i motivi per i quali non è più considerata necessaria una revisione degli LMR per tali sostanze, supportata, se del caso, dall’opinione di EFSA sull'inclusione nell'allegato IV del Regolamento (CE) n. 396/2005.
I diversi stati membri dell'Unione Europea sono stati consultati in merito, attraverso una procedura scritta, prima dell’emissione della dichiarazione; il parere così ottenuto è stato poi tenuto in considerazione durante la stesura definitiva della dichiarazione.
Dalla dichiarazione si evince che per le seguenti sette sostanze attive, per diversi motivi, gli LMR dovrebbero coincidere con i valori di default di 0,01 mg/kg secondo l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005:
- Beauveria brongniartii;
- potassium permanganate;
- (Z,Z,Z,Z)‐7,13,16,19‐docosatetraen‐1‐yl;
- (Z)‐13‐Hexadecen‐11‐yn‐1‐yl acetate;
- difenacoum;
- sodium silver thiosulfate;
- sodium hypochlorite.
Per le restanti sei sostanze attive identificate è stata stabilita l’inclusione temporanea all’interno dell’allegato IV del Regolamento (CE) n. 396/2005 ma non è stato possibile stabilire un LMR. Le sostanze in questione sono:
- fatty alcohols;
- tall oil crude;
- tall oil pitch;
- potassium thiocyanate;
- 1‐decanol;
- S‐abscisic acid.
La decisione riguardante ciascuna delle sostanze attive di cui sopra, inclusa l'opinione dell'EFSA sull'inclusione nell'allegato IV, è ulteriormente argomentata all’interno della dichiarazione rilasciata.
Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito dell’EFSA.
Fonte: EFSA
