Sostanze recuperate dai prodotti assorbenti per la persona (PAP)
Pubblicato lo scorso 8 luglio nella Gazzetta Ufficiale il Decreto 15 maggio 2019 numero 62
28 ago 2019L’8 luglio 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto 15 maggio 2019, n. 62, il quale stabilisce i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP). Si tratta, dopo i decreti relativi alla cessazione della qualifica di rifiuti dei combustibili solidi secondari e del conglomerato bituminoso, del terzo decreto nazionale che fornisce i criteri utili al recupero di rifiuti ai sensi dell’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Questi prodotti potranno quindi essere recuperati distinguendo plastiche eterogenee composte almeno dall’80% di poliolefine (polietilene e polipropilene), poliacrilato di sodio (SAP, super absorbent polymer) e cellulosa ad alto e a basso contenuto di SAP.
Il Decreto prevede dei criteri generali per la cessazione della qualifica di rifiuto (riportati nell’allegato 1) e degli allegati specifici in cui sono identificati i requisiti che devono essere soddisfatti da ognuna delle suddette categorie di materiale recuperabile al fine di garantirne l’effettiva cessazione di qualifica come rifiuto. Inoltre, i materiali così recuperati potranno essere utilizzati solamente per gli scopi identificati all’Allegato 5, in base alla natura della materia recuperata, a patto che queste siano conformi alle disposizioni della normativa relativa agli alimenti e i prodotti destinati al contatto con gli alimenti, della normativa sui dispositivi medici, sulla sicurezza dei giocattoli e dei prodotti per la puericultura, sui cosmetici e sui concimi.
In particolare, i 3 prodotti possono essere utilizzati in processi di trasformazione manifatturiera o tal quali per i seguenti scopi specifici:
| Plastiche eterogenee a base di poliolefine | - Manufatti plastici; - Materiali per il settore automobilistico; - Produzione di syngas per applicazioni diverse dalla combustione. |
| SAP | - Prodotti assorbenti; - Produzione di syngas per applicazioni diverse dalla combustione. |
| Cellulosa | - Prodotti assorbenti; - Produzione cartacei; - Chemical building blocks; - Prodotti per l'uso florovivaistico (cellulosa ad alto contenuto di SAP); - Prodotti tessili (cellulosa a basso contenuto di SAP) - Materiali per l'edilizia (cellulosa a basso contenuto di SAP) - Materiali per il settore siderurgico (cellulosa a basso contenuto di SAP) - Addittivi; - Prodotti per l'industria chimica (cellulosa a basso contenuto di SAP); - Produzione di syngas per applicazioni diverse dalla combustione. |
I gestori di un impianto autorizzato al recupero di materiali da PAP qualificati come rifiuti dovranno:
- entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto (quindi entro il 20/11/2019), presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione, nel caso di procedure di recupero in semplificata, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione nel caso delle altre procedure;
- attestare il rispetto dei criteri end-of-waste tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da redigere al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all'allegato 6 del decreto. Tale dichiarazione dovrà essere inviata anche all'autorità competente e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente;
- conservare per almeno 5 anni un campione di plastiche eterogenee a base di poliolefine, di SAP o di cellulosa ad alto o a basso contenuto di SAP, prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alle norme UNI EN applicabili.
Ricordiamo che il Decreto 15 maggio 2019, n.62 è entrato in vigore il 23 luglio 2019.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
