Sottoprodotto o rifiuto? Pubblicati i criteri indicativi per la qualifica dei residui di produzione
21 feb 2017
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15/02/2017 il Decreto Ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264 “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”.
Il provvedimento nasce con l’intento di uniformare l’interpretazione dei criteri secondo cui un residuo di produzione può essere identificato come sottoprodotto ai sensi dell’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006, suggerendo alcune modalità con cui può essere dimostrata la sussistenza dei requisiti per la qualifica come sottoprodotto, a partire dalla certezza dell’utilizzo fino alle attività che costituiscono normale pratica industriale.
Vengono introdotte anche alcune importanti novità, quali l’istituzione di un elenco pubblico presso le Camere di Commercio a cui produttori ed utilizzatori di sottoprodotti dovranno iscriversi, senza alcun onere economico, per favorire lo scambio tra domanda ed offerta. In aggiunta, per garantire l’identificazione e l’utilizzo del residuo dovrà essere predisposta una scheda tecnica che identifichi le caratteristiche del sottoprodotto, le corrette modalità di gestione e le attività e gli impianti in cui potrà essere utilizzato. Al momento della cessione del residuo, il produttore dovrà sottoscrivere la conformità dello stesso rispetto a quanto dichiarato nella scheda tecnica.
Il decreto si focalizza in ultimo sulle biomasse residuali destinate ad essere utilizzate per la produzione di biogas o di energia mediante combustione, elencando le principali norme che ne regolamentano l’impiego e individuando le operazioni che possono costituire normali pratiche industriali.
Il provvedimento entra in vigore il 02 marzo 2017.
Il provvedimento nasce con l’intento di uniformare l’interpretazione dei criteri secondo cui un residuo di produzione può essere identificato come sottoprodotto ai sensi dell’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006, suggerendo alcune modalità con cui può essere dimostrata la sussistenza dei requisiti per la qualifica come sottoprodotto, a partire dalla certezza dell’utilizzo fino alle attività che costituiscono normale pratica industriale.
Vengono introdotte anche alcune importanti novità, quali l’istituzione di un elenco pubblico presso le Camere di Commercio a cui produttori ed utilizzatori di sottoprodotti dovranno iscriversi, senza alcun onere economico, per favorire lo scambio tra domanda ed offerta. In aggiunta, per garantire l’identificazione e l’utilizzo del residuo dovrà essere predisposta una scheda tecnica che identifichi le caratteristiche del sottoprodotto, le corrette modalità di gestione e le attività e gli impianti in cui potrà essere utilizzato. Al momento della cessione del residuo, il produttore dovrà sottoscrivere la conformità dello stesso rispetto a quanto dichiarato nella scheda tecnica.
Il decreto si focalizza in ultimo sulle biomasse residuali destinate ad essere utilizzate per la produzione di biogas o di energia mediante combustione, elencando le principali norme che ne regolamentano l’impiego e individuando le operazioni che possono costituire normali pratiche industriali.
Il provvedimento entra in vigore il 02 marzo 2017.
Fonte: Fonte: gazzettaufficiale.it